Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
INFORMATIVA relativa all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni sono tenute alla pubblicazione del "Piano degli indicatori di risultato" previsto all'articolo 19, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Gli Enti pubblici di Ricerca, ai sensi dell’art.19, comma 4 del citato decreto legislativo, provvedono con la predisposizione del “Piano”, dopo la definizione del sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione deve inserire nel proprio Piano, come risultante da apposito Decreto del Ministero Vigilante (MIUR) nonché dopo l’emanazione degli appositi provvedimenti del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con i quali verranno diramate le istruzioni tecniche ed i modelli da utilizzare per la predisposizione del piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio, come sancito dal DPCM 18 settembre 2012.